Bologna, nel riordino istituzionale, alla Regione le competenze di programmazione sui giovani ed ai Comuni l'attuazione
30 Luglio 2015
Nel riordino istituzionale, la Regione Emilia Romagna si occuperà di programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, mentre ai Comuni sono affidate le competenze in materia di politiche giovanili
Di seguito si riportano gli articoli relativi alla Legge regionale 30 luglio 2015, n° 13
"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"
Art. 56
Funzioni della Regione 1.
La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.
"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"
Art. 56
Funzioni della Regione 1.
La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.
Art. 57
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
- Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell’articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.
- Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e
ricreativo.
Art. 65
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
- La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.
- Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:
[…] d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).